Ieri sera mi sono visto un video tutorial on line, sulla costituzione della società semplice e sono arrivato a queste conclusioni.
Bando alle ciance oggi proseguiremo l'analisi della società semplice, cercando di identificare le
criticità fiscali.
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ SEMPLICE (ART. 177 TUIR)
Una ulteriore criticità della società semplice deriva dal conferimento di partecipazioni (qualora si volesse creare una holding mediante il conferimento di quote societarie).
E' infatti noto che in tema di conferimenti, la regola generale è quella prevista dall’articolo 9 del TUIR, secondo la quale i conferimenti sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso e il corrispettivo (valore di realizzo) è pari al valore normale delle partecipazioni conferite.
Esitono però deroghe all’applicazione del principio del valore normale contenuto nell’art. 9 è la prima è contenuta nell’art. 175 laddove è previsto che il valore di realizzo è pari a quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferito.
Non si tratta, quindi, di un principio di neutralità fiscale ma il carico tributario dipende dall’impostazione contabile adottata dal conferente e dal conferitario (realizzo controllato).
Tuttavia, per poter applicare l’articolo 175 sia il conferente che il conferitario devono essere soggetti residenti in Italia che esercitano imprese commerciali. Quindi,
né i conferenti né i conferitari possono essere persone fisiche “non imprenditori”, società semplici o società non residenti.
Anche l’articolo 177, comma 2, prevede un realizzo controllato.
Purtroppo, anche tale regime non risulta applicabile alla società semplice, perchè l’Agenzia si è espressa nel senso di ritenere che la conferitaria deve essere una società di capitali (R.M. n. 43/E/2017).
Ma, anche se si ammettesse che la conferitaria possa essere una società semplice, si porrebbe il problema che il realizzo controllato si fonda sul comportamento contabile della conferitaria che, nel caso della società semplice, non è desumibile in assenza di una contabilità sociale.
Analogamente, non sembra applicabile neppure l’art. 176 del TUIR, atteso che lo stesso ritiene neutrali i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti che esercitano imprese commerciali,
di fatto escludendo la società semplice.
In conclusione,
il conferimento di quote in una società semplice è sempre un’operazione realizzativa, il che vale a dire che si renderà necessario valorizzare al valore normale/di mercato, le quote che si intendono conferire nella società semplice e, una volta conferite, scontare l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza calcolata come differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
CONFRONTO CON IL TRUST. Anche l’accostamento della società semplice ad un istituto complesso quale il trust mette in luce alcuni limiti del veicolo societario.
Trust e società semplice sono infatti strumenti giuridici diversi, regolamentati da norme specifiche e così il soggetto che apporta il proprio patrimonio in una società semplice diventa titolare di una partecipazione che concorre a formare il patrimonio complessivo.
Diversamente, chi apporta il proprio patrimonio in un trust intende distaccarsi definitivamente da esso e cioè il patrimonio non è più suo, anche se può continuare a trarne vantaggio.
Le quote di una società semplice rappresentano un patrimonio aggredibile dai creditori del socio, a
differenza del patrimonio istituito in trust che è segregato tanto dal patrimonio del disponente che da quello del trustee ed ancora nella società semplice le decisioni dei soci sono assunte nel rispetto dei quorum deliberativi stabiliti nei patti sociali, mentre nel trust è il trustee che assume le decisioni gestorie per l'esecuzione del mandato affidatogli. Inoltre, la società semplice mostra tutti i suoi limiti rispetto al trust al verificarsi della morte di un socio.
Manifestatosi questo evento, al pari di quanto accade con tutte le altre società, si palesano due soluzioni alternative:
le quote si trasmettono a tutti o a una parte degli eredi;
le quote vengono liquidate agli eredi.
Come già sopra accennato, la liquidazione della quota agli eredi potrebbe risultare difficoltosa, qualora la società non disponesse della liquidità necessaria.
Si potrebbe, allora, prevedere che la liquidazione della quota agli eredi possa avvenire con dei cespiti societari. Ma tale soluzione potrebbe non essere gradita all’erede.
Anche il subentro degli eredi in società non è privo di criticità, in quanto potrebbero sorgere conflitti e dissidi tra gli stessi, con conseguenti tensioni all’interno della società.
Se, diversamente, in luogo della società semplice vi sarà un Trust, nessun socio potrà mai “morire” perché il Trust non ha alcuna compagine sociale e terminerà sulla base di quanto sarà previsto nell’atto istitutivo.
Si può, pertanto, concludere che
la società semplice può offrire interessanti soluzioni nella gestione del proprio patrimonio ma non può reggere il confronto con il trust, trattandosi di un istituto assai più complesso, ma in grado di fornire quella flessibilità che nessun altro strumento può offrire.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Un ulteriore aspetto da verificare, per un consapevole utilizzo della società semplice, è quello inerente all’applicabilità dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 alle attribuzioni di quote di società semplice.
Detto articolo dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'arti colo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Ma la donazione di quote di società semplice può beneficiare della agevolazione fiscale in questione?
La questione è stata affrontata e risolta dallo Studio del Notariato 17-2020/T.
Alla pagina 20 dello Studio si legge, infatti: “
Con specifico riguardo alla società semplice, è opportuno evidenziare che la gran parte della dottrina che si è occupata del tema inerente all’applicabilità dell’art. 3 comma 4- ter al trasferimento delle quote di società personali non si è interrogata sulla società semplice. Chi ci ha pensato ha risolto in termini positivi la questione, evidenziando, in linea generale, che «se da un lato, è assolutamente vero che il legislatore ha inteso, con la normativa in esame, offrire un’agevolazione affinché l’attività di impresa (…) non abbia compromissione ad opera della fiscalità applicabile alla trasmissione di un’azienda (o di quote di partecipazione al capitale sociale di una società), non può non essere riconosciuto vero, d’altro lato, anche che il legislatore non ha esplicitato nulla di tutto ciò (…); così fortemente legittimando, anzi, un’interpretazione della normativa in esame nel senso che essa si applichi, senza distinzione, alla trasmissione della partecipazione al capitale sociale di qualunque società (prescindendo, quindi, dall’oggetto sociale, dal fatto che esso concreti un’attività d’impresa, dal fatto che un’attività d’impresa sia effettiva mente in atto, da chi la amministri), comprese le società di persone e, in particolare, la società semplice»”.
Questa tesi per quanto autorevole, si scontra però con la risposta dell’Agenzia delle Entrate (
Risposta ad Interpello n. 552 del 2021) ove l’Agenzia, affrontando il caso del trasferimento a titolo gratuito di una holding
ha negato l’operatività dell’agevolazione in quanto, anche se il donante deteneva il controllo della holding, quest’ultima, diversamente, non controllava la società partecipata contenente l’azienda.
Tale presa di posizione ha portato la dottrina a chiedersi se le quote della società semplice che, per ovvi motivi, non può detenere un’impresa commerciale, possano ancora fruire di detta agevolazione.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE
L’art. 20-bis del TUIR prevede che, in riferimento alle modalità di quantificazione della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47 comma 7 del TUIR, a mente del quale, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o delle quote annullate.
L’art. 20-bis deve trovare coordinamento con l’art. 68 comma 8, che prevede che: “
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.”
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposte ad Interpello n. 689 e n. 691 dell’8 ottobre 2021), lo scioglimento di società semplici con vendita di immobili detenuti da oltre 5 anni e assegnazione del denaro ai soci, non produce tassazione in capo a quest’ultimi.
Detta conclusione è rinvenibile sia nel primo interpello, dove i beneficiari sono persone fisiche sia nel secondo dove il beneficiario è una società in accomandita semplice.
l’Agenzia ha infatti stabilito che:
“
non siano imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione dell’unica unità immobiliare posseduta da oltre un quinquennio”.
Ad analoga conclusione perviene l’Agenzia delle Entrate, nei due interpelli citati, nel caso in cui la società acquisti una partecipazione.
L’Agenzia, tuttavia, ha stabilito che: “la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione”.
Anche in tale caso non si genera materia imponibile in capo ai soci.
Con
Interpello n. 754 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia ha affrontato l’ulteriore caso in cui la società semplice abbia rivalutato il valore della partecipazione in base alla previsione dell’art. 1, comma 1122 e 1123 della Legge di Bilancio 2021, redigendo la perizia di stima e versando l’imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2021.
La successiva cessione della partecipazione avviene per un corrispettivo non superiore a quello risultante dalla perizia di stima con conseguente distribuzione del corrispettivo ai soci persone fisiche.
Anche in questo caso, analogamente a quello in cui la plusvalenza sconta la tassazione sostitutiva del 26% in capo alla società semplice, la tassazione del reddito non determina un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo ai soci in quanto lo stesso non viene incluso nel quadro H.
Tale circostanza potrebbe, quindi, determinare una tassabilità in capo al socio della eccedenza della somma distribuita rispetto al suo costo fiscalmente riconosciuto. Anche in questo caso, tuttavia, coerentemente con i precedenti interventi, l’Agenzia esclude il presupposto impositivo in capo ai soci, precisando che: “
la conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della società semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero”.
Come visto, esistono ombre e luci in ogni strumento, non esiste una regola generale valida per tutti, ma occorre tagliare l'abito secondo le misure prese al cliente, diversamente si può andare in rete e cercare in poco tempo di capire tutto.