La CTR Liguria con la sentenza 718/03/2016 ha stabilito che è inammissibile la riassunzione del processo richiesta dal legale rappresentante di una società estinta e cancellata dal Registro delle imprese, poiché il legale rappresentante della società estinta è sprovvisto di legittimazione ad agire.
La sentenza si inserisce nell'orientamento inaugurato dalle Sezioni unite della Cassazione con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, ove è stato chiarito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese produce l’immediata estinzione della società a prescindere dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti precedenti.