SOCIETA' ESTINTA: CHI LO FIRMA IL RICORSO?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SOCIETA' ESTINTA: CHI LO FIRMA IL RICORSO?

29 GIU 2018
La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 214/03/18 del 18 giugno 2018 ha respinto, (con 15.000,00 di spese), il ricorso presentato da un soggetto che aveva dichiarato di agire in proprio e cioè né nella veste di legale rappresentante della società estinta, né nella sua ex qualità di liquidatore.
Il problema è insomma quello della legittimazione ad impugnare in caso di società estinta. Ricordiamo infatti che la nuova disposizione sulle società estinte, (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175/2014), ha introdotto una sorta di “resuscitazione” della società estinta, per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, resuscitazione a cui consegue la logica legittimazione processuale della medesima società.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate (circolare n. 6 del 2015, paragrafo 13.4), il ricorso contro l’atto emesso ai sensi dell’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175/2014, deve essere presentato dai soggetti responsabili ex artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/73 e quindi, da coloro i quali non erano i legali rappresentanti dell’ente.
Ma allora alla luce del rigetto del ricorso presentato al collegio trevigiano ed in questa babele di disposizioni assurde, (speriamo che qualcuno se ne accorga e sollevi la questione di legittimità costituzionale), qual'è il soggetto legittimato a sottoscrivere il ricorso tributario?
La questione è complessa, ma a mio parere, un po’ di buon senso ed una conoscenza di base dell’ordinamento nel suo complesso, avrebbero consentito ai giudici trevigiani di applicare le disposizioni oggetto di questa analisi, non attenendosi strettamente alla disposizione (poco) normativa, ma richiamando l’art. 182 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che se il giudice rileva tale difetto, (di assistenza, di rappresentanza o di nullità della procura), indica un termine per sanare la posizione.
I più attenti potrebbero eccepirmi che l’art. 182 non si riferisce al difetto di legittimazione processuale, ma ad essi potrei contrapporre il principio del legittimo affidamento, visto che, lo ripeto, l’Agenzia delle entrate ha espressamente affermato che il ricorso deve essere presentato dai soggetti responsabili ex artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/73, quindi, da coloro i quali non erano i legali rappresentanti dell’ente.

Ma allora chi lo firma ‘sto ricorso?
 
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