La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25472 del 12.12.2016, ha stabilito che il risultato derivantedal test di operatività, previsto dall'art. 30 della L. 724/94 per le società di comodo, non è un fatto idoneo a giustificare la liquidazione automatica della dichiarazione.
In altri termini, la liquidazione automatica è prevista solo per l'esame cartolare della dichiarazione o per la valutazione di un mero errore di calcolo, sicchè ogni contestazione relativa alla società di comodo, deve essere fatta valere mediante l'invio dell'avviso di accertamento, per il quale sono previste le garanzie del contribuente che può non adeguarsi al reddito minimo ed opporsi giudizialmente alla predetta determinazione.