SOCIETA' DI COMODO CON TEST SUI VALORI CONTABILI ANTE TRASFORMAZIONE
23 MAG 2025
La Corte di Cassazione, con due ordinanze del 21.5.2025, la n. 13583 e la n. 13598, aventi ad oggetto la stessa società, si è pronunciata in merito alla valorizzazione, nell'ambito del test di operatività delle società di comodo (art. 30 della L. 724/94), degli immobili iscritti a seguito di un'operazione di trasformazione, oltre a recepire i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Ue (sentenza del 7.3.2024, causa C-341/22), in merito ai profili IVA legati al riscontro dello status di società non operativa.
Ad avviso della Corte di Cassazione, nel caso in cui la relazione di stima redatta in sede di trasformazione evidenzi maggiori valori e questi siano recepiti nella contabilità della società risultante, gli stessi originano plusvalori non imponibili ai sensi dell'art. 110 co. 1 lett. c) del TUIR.
Ne consegue che anche ai fini del test di operatività non è possibile attribuire rilevanza al valore di bilancio, corrispondente a quello stimato nella relazione redatta a norma dell'art. 2500-ter c.c.
Circa la classificazione tra le rimanenze, escluse dal computo dei ricavi presunti, di un immobile inagibile sin dall'acquisto, non suscettibile di locazione in mancanza di interventi di recupero del bene, i giudici evidenziano che si tratta di una scelta strategica, sintomo dell'inerzia della società, la quale non può quindi configurare una condizione oggettiva atta a precludere la produzione di reddito.