Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”. La prima evidente conseguenza della suddetta innovazione normativa ed interpretativa attuata con la riforma, comporterà una adeguata valutazione della società, che per quanto attenta possa essere non potrà di certo prevedere, al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto, che essa venga successivamente cancellata dal registro delle imprese. In tale ipotesi ci si dovrà porre infatti anche l’ulteriore quesito di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni, al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società, possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che deve essere considerato come giuridicamente inesistente.