Gli acquirenti di unità immobiliari acquistate nel termine di 18 mesi dal fine lavori, che siano state oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, con relativo miglioramento sismico nelle zone individuate dalla legge, possono beneficiare del:
SUPERSISMABONUS ACQUISTI del 110%
- scomputando il bonus dal prezzo dell’unità immobiliare (sconto in fattura), sino all’importo massimo di 96.000 euro;
- possono altresì beneficiare della facoltà di cedere il credito;
- possono ordinariamente portarselo in detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 rate costanti.
Una volta che avrete fruito del
SUPERSISMABONUS ACQUISTI del 110%, ricordatevi di conservare, (perchè verranno e ciò è sicuro):
- l'atto di acquisto dell’immobile
- la documentazione da cui risulti
- la tipologia di intervento effettuato
- la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile
- la data di conclusione dei lavori
- l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Al fine di chiarire taluni dubbi sorti in occasione dell'approfondimento della vicenda (
in tempi di telefisco) vi proponiamo una serie di quesiti risolti dal nostro studio sulla base delle risposte fornite dall'amministrazione finanziaria e sulla base dei principi posti a fondamento dell'ordinamento tributario.
Cosa si intende per interventi di demolizione e successiva ricostruzione e quali sono “le spese” che possono beneficiare del SISMABONUS 110%?
Secondo l’Agenzia delle Entrate sono agevolabili con il Sismabonus anche i lavori di finitura e completamento (di per sé qualificabili come manutenzioni) e non solo quelli riguardanti le parti strutturali, perché si tratta di recupero complessivamente considerato, per il quale vige in principio per cui i lavori di categoria superiore assorbono quelli di categoria inferiore collegati o correlati al principale (
Risposta n.455/E/2020).
E’ possibile usufruire del Sismabonus acquisti “a SAL”?
A nostro giudizio, l’agevolazione non può essere usufruita, né come detrazione, né nelle forme alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura, perché il beneficio, sia nella forma ordinaria che in quella potenziata, si perfeziona con la fine lavori ed il successivo rogito che a sua volta va concluso entro 18 mesi dal termine dei lavori.Tuttavia, occorre ricordare che nella Risposta ad
Interpello n.5 del 16 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, il Sismabonus acquisti può essere fruito anche con riferimento ad eventuali acconti,
purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato.
Quale forma deve essere utilizzata per il bonifico del supersisma bonus acquisti?
L’Agenzia delle Entrate nella
risposta 5/E/2020 ha chiarito che, per il Sismabonus acquisti, non c’è obbligo di pagamento con “bonifico parlante”, risposta che si ritiene valida anche in caso di applicazione del Sismabonus acquisti nella misura potenziata al 110%, visto che l’art.119, co.4, del DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020, nel disporre l’aumento della percentuale di detrazione, non muta le condizioni d’accesso, né gli adempimenti già prescritti ai fini del beneficio fiscale.
Il beneficio è applicabile anche con demolizione e ricostruzione su diverso sedime e con diversa volumetria?
L’amministrazione finanziaria ha precisato che la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente ed anche su diverso sedime, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Può un intervento edilizio essere considerato rientrante nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1 - septies del d.l. n. 63 del 2013, in considerazione del fatto che lo stesso non sarà di mera demolizione e ricostruzione dell'edificio ma di una operazione più complessa di riqualificazione di un'area, all'esito della quale saranno realizzate palazzine residenziali, con aumento delle volumetrie?
Secondo l’amministrazione finanziaria la qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, al Comune o ad altro ente territoriale, onde per cui il beneficio spetta agli acquirenti se vi sia il rispetto della disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, che lo ricordiamo prevede per gli acquirenti di immobili oggetto di demolizione e successiva ricostruzione realizzati dall'impresa di costruzione, «mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici,
allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente», aggiungo io, prescindendo dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del d.P.R. n. 380 del 2001.