SISMA BONUS ACQUISTI NON RILEVA L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA "F"
Risoluzione Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 14
L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione dell' 8.3.2024 n. 14 ha precisato che il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, spetta anche se le unità immobiliari acquistate non sono finite, precisando che per beneficiare del credito d'imposta è necessaria “la presenza e il deposito” dell’asseverazione preventiva su Allegato B del progettista strutturale di cui al co. 2 dell’art. 3 del DM 58/2017 e delle attestazioni consuntive di conformità degli interventi al progetto su Allegato B-1del direttore dei lavori e di collaudo statico su Allegato B-2 del collaudatore statico (ove nominato per legge) di cui al co. 4 dell’art. 3 del DM 58/2017.
Ai fini di questa agevolazione, quindi “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale F «fittizia»”.