SISMA BONUS ACQUISTI ANCHE CON NUOVA COSTRUZIONE E CON ROGITO ENTRO IL 30.06.2022
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SISMA BONUS ACQUISTI ANCHE CON NUOVA COSTRUZIONE E CON ROGITO ENTRO IL 30.06.2022

19 FEB 2021
Il dilemma attuale dei costruttori è quello di comprendere se tutti gli interventi di demolizione con successiva “… ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente", possano o meno fruire del c.d. sismabonus acquisti e cioè della detrazione forfettaria di euro 96.000, per ogni appartamento venduto.
La questione non è di poco conto poiché riguarda molteplici interventi non sempre perfettamente conformi con la lettera della norma.
In altri termini ed in sostanza ci si chiede se debba prevalere il dettato formale della disposizione normativa che è diretta a favorire i soli interventi di ristrutturazione edilizia, siccome identificati alla lettera d) del primo comma dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, oppure se invece la disposizione riguardi anche gli interventi identificati come nuova costruzione di cui alla successiva lettera e) del medesimo articolo di legge.
Chi scrive ritiene che non ci siano dubbi e che ambedue le tipologie di intervento possano beneficiare dell’agevolazione, purché rispettino l’ulteriore requisito del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
Nell’ambito del medesimo argomento (sisma bonus acquisti) ci si è poi chiesto quale sia la data entro la quale il rogito notarile relativo all’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione debba essere rogitato.
La risposta è stata fornita dalla stessa amministrazione finanziaria che ha chiarito che il rogito notarile debba necessariamente essere effettuato entro la data del 31 dicembre 2021, qualora si intenda fruire della agevolazione ordinaria, (detrazione del 75% o dell’85% a seconda che si realizzi un miglioramento di una o almeno due classi sismiche) oppure entro la data del 30 giugno 2022, nel caso in cui si possa beneficiare della versione superbonus 110%.
Ricordiamo che per poter fruire dei benefici sopra indicati occorre che l’impresa cedente deve essere proprietaria dell’intero edificio che ha demolito nella sua interezza e successivamente ricostruito, deve essere intestataria del titolo abilitativo e deve essere un’impresa astrattamente idonea ad eseguire gli interventi di demolizione e ricostruzione (risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 213 del 14 luglio 2020).

 
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