SI DEVE TASSARE LA RINUNCIA AL TFM ?
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SI DEVE TASSARE LA RINUNCIA AL TFM ?

SI DEVE TASSARE LA RINUNCIA AL TFM ?

29 APR 2016

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 26.1.2016, n. 1335, ha stabilito che rinuncia dell'amministratore a percepire il trattamento di fine mandatoda parte dei soci amministratori, obbliga in ogni caso la società, nella sua qualità di sostituto di imposta, ad assoggettare tale indennità al relativo regine fiscale in capo al socio creditore. In caso contrario si consentirebbe alla società di usufruire di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, sebbene producano l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e pertanto di generare reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione. 

Ai sensi dell’art. 105, co. 4, D.P.R. 917/1986 le disposizioni dei co. 1 e 2 precedenti, che sanciscono la deducibilità delle quote maturate nell’esercizio degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale, « per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), d) e f)» del D.P.R. 917/1986. La citata lett. c) disciplina la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis), tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società. In particolare, la norma prevede la possibilità di fruire del regime di tassazione separata «se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto».
Secondo l'amministrazione finanziaria (R.M. 22.5.2008, n. 211/E), l’art. 105, co. 4, D.P.R. 917/1986 consente, la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, co. 1, lett. c), del citato testo unico: trattasi, in particolare, delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, co. 2, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986 , vale a dire le indennità dovute «in relazione agli uffici di amministratore».
Appare evidente, quindi, come gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato (Tfm), per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 105, co. 4, rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza. Più in particolare, il citato co. 1, lett. c), dell’art. 17, D.P.R. 917/1986 prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l’applicazione del beneficio della tassazione separata solo «se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto». Secondo l’Agenzia delle Entrate il rinvio a quest’ultima disposizione si deve intendere rigorosamente ed esclusivamente quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa; qualora venga meno la certezza dell’atto, la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato è deducibile nel periodo in cui avviene il pagamento, ai sensi dell’art. 95, co. 5, D.P.R. 917/1986

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