SI CONFIGURA UNA CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE SOLO CON IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI
7 MAR 2025
Con la risposta a interpello n. 34 del 2025 l’Agenzia delle entrate, pronunciandosi sulla disciplina Iva delle c.d. “Esportazioni franco valuta”, ha rilevato che si configura una cessione all’esportazione rilevante ai fini iva e non imponibile ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 633/72 solo se unitamente al trasporto o alla spedizione del bene fuori dal territorio dell’Unione Europea, si perfeziona anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale.
Nel caso esaminato, una società italiana produttrice di vini intendeva spedire, tramite un’impresa di logistica italiana, della merce negli Stati Uniti la quale sarebbe stata poi stoccata in un magazzino di proprietà di un ente americano, controllato dalla società di logistica italiana. In sostanza, l’istante voleva effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce sarebbe stata sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito avrebbe emesso, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del dpr n. 633/72.
La merce, infatti, sarebbe stata trasferita agli acquirenti americani solo dopo il perfezionamento della vendita dalla società italiana ai clienti Usa.
Sulla fattispecie, l’Agenzia si è espressa ritenendo quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo. In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA. Quindi, nella modalità proposta dall'istante, le cessioni realizzate dalla società produttrice di vini mancherebbero del requisito di territorialità ex art. 7 bis del dpr 633/72 in quanto il trasferimento della proprietà dei beni avverrebbe durante la loro permanenza all’estero e dovranno essere documentate da una fattura “fuori campo iva” ex art. 21 comma 6bis dpr 633/72.