SI ALLE PRESTAZIONI GRATUITE DEL NOTAIO RESE AGLI AMICI SENZA ACCORDI SCRITTI
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20 MAR 2023
La Cgt Marche giustifica cinque clienti senza fattura sui 605 complessivi annui
Spazio per servizi pattuiti a voce senza compenso: non sono redditi non dichiarati


Fabrizio Dominici
Giorgio Gavelli

Le prestazioni non fatturate da un professionista nei confronti di amici e parenti sono giustificabili, purché contenute in limiti ritenuti fisiologici, e la contestazione circa l’assenza del chilometraggio sulla scheda carburante del professionista è illegittima perché il precetto è rivolto in via esclusiva ai mezzi di trasporto utilizzati «nell'esercizio dell’impresa». È questo il contenuto della sentenza n. 195/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche (presidente D’Aprile, relatore Cirillo), che ha accolto l’appello di un notaio. Secondo il collegio non è ascrivibile al notaio alcun obbligo di fatturazione in relazione alle prestazioni effettuate per le quali non ha percepito alcun compenso. Secondo il collegio marchigiano, infatti, è lecito offrire servizi professionali gratuiti ad amici e parenti (nel caso di specie 5 clienti su 605 complessivi nell’anno), senza che da ciò possa desumersi l’esistenza di redditi non dichiarati (Cassazione 21972/2015). La gratuità delle prestazioni è legittimata dalla possibilità di concludere accordi, anche verbali, che escludano il diritto del professionista alla percezione del compenso. Tale possibilità ben può essere desunta per facta concludentia, oppure con la proposta del professionista in relazione alla quale il cliente presti acquiescenza. Se è vero, infatti, che l’onerosità costituisce un elemento normale del contratto d’opera, è altrettanto vero che tale requisito non è essenziale ai fini della sua validità (Cassazione 16966/2005), per cui non è irragionevole ipotizzare la gratuità di talune prestazioni, circostanza «consentita al professionista per i motivi più vari e che possono consistere nell’affectio o nella benevolentia, o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio». D’altronde, la circostanza che non sia irragionevole che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito, è stata espressamente riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare del 28 settembre 2001 n. 84/E, che ha affermato, con riguardo alle attività professionali di studi legali e notarili, che «la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici». Resta da indagare la quantità delle prestazioni effettuate a titolo gratuito, in relazione al totale delle prestazioni effettuate e al reddito dichiarato dal professionista. Come affermato dalla Ctp di Cosenza nella sentenza n. 365/04/2013, «la presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la propria opera a titolo gratuito, è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente». Sul come difendersi da tali tipi di contestazioni soccorre la Cassazione che, con la sentenza n. 1915/2008, ha suggerito di predisporre lettere di incarico professionali dalle quali si evinca chiaramente la gratuità della prestazione.

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