SEZIONI UNITE - NULLO E NON INEFFICACE IL LICENZIAMENTO INTIMATO PRIMA DEL SUPERAMENTO DEL COMPORTO
22 MAG 2018
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 12568 del 22/05/2018, hanno ritenuto nulloe non inefficace il licenziamento per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, intimato prima del superamento del periodo di comporto.
La decisione delle Sezioni Unite, alle quali con sentenza n. 24766 del 19/10/2017 veniva richiesto il rinvio per risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia, ha confermato l'orientamento che colpisce il provvedimento intimato con l'assoluta nullità (Cass. 18/11/2014 n. 24525; Cass. 26/10/1999 n. 12031; Cass. 21/09/1991 n. 9869; Cass. 17/04/1987), non consentendo, come invece previsto da numerose pronunce (tra le altre, Cass. 10/10/2013 n. 23063; Cass. 06/07/1990 n. 7098; Cass. 02/07/1988 n. 4394; Cass. 17/12/1987 n.9375; Cass. 29/06/1985, n. 3909; Cass. 15/05/1984 n. 2966; Cass. 30/04/1985 n. 2779; Cass. 15/03/1984 n. 1781; Cass. 19/01/1981 n. 451) la sospensione dell'efficacia fino al venir meno della condizione ostativa.
Il recesso per superamento del periodo di comporto dovrà pertanto sempre essere comunicato all'atto del superamento del periodo stesso e non in data antecedente con efficacia sospesa sino al venir meno della situazione ostativa.