Con la risposta all' interpello n. 396/2019, del 08.10.2019, presentata da una società svolgente l’attività di bike sharing mediante una applicazione per il telefono, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che tali servizi sono inquadrabili come locazione di beni mobili, (seppure gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati con carta di credito mediante applicazione su internet) e non rientrano nei servizi a distanza, sicchè vanno singolarmente certificati con adeguata documentazione fiscale, (scontrini e ricevute fiscali, facendo salva dal 2020 la possibilità di emettere la fattura elettronica).
Secondo l'Agenzia delle entrate la certificazione dovrà essere rilasciata per tutte le operazioni effettuate (anche per i privati) e ciò perché, prestare il servizio in maniera automatizzata e accettare pagamenti con strumenti elettronici, non esonera il prestatore del servizio, trattandosi di servizio riconducibile alla locazione onerosa di cose mobili.
Tale questione era già stata in precedenza affrontata dalla amministrazione finanziaria con la risoluzione 478/E/2008,chiarendo che tale fattispecie nonrientra neiservizi a distanza, per i quali è previsto l’esonero dalla certificazione fiscale di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento Ue 282/2011.