SENZA OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA AI FINI (IVA)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SENZA OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA AI FINI (IVA)

SENZA OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA AI FINI (IVA)

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.11.2022 n. 557
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.11.2022 n. 557 ha escluso l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI con riferimento alle cessioni di beni verso operatori sammarinesi, effettuate da soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, meramente identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
Gli Autori evidenziano che l'ambito soggettivo individuato dal documento dell'Agenzia delle Entrate differisce rispetto a quanto definito, a livello letterale, dagli artt. 1, 2 e 3 del DM 21.6.2022, il quale regola i rapporti di scambio fra l'Italia e la Repubblica di San Marino. 
L'interpretazione letterale della norma, difatti, lascia intendere che nell'obbligo siano inclusi non solo i soggetti residenti o stabiliti, ma anche, differentemente da quanto previsto a livello generale per la fatturazione elettronica dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia.
 
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