SENZA CONDANNA SE L'EVASIONE IVA NON SUPERA EURO 250.000
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SENZA CONDANNA SE L'EVASIONE IVA NON SUPERA EURO 250.000

06 APR 2018
La Cassazione con la sentenza 15172/18, pubblicata oggi, ha dichiarato non punibile l'imprenditore per l’omesso versamento Iva, perchè l'attuale soglia di punibilità ammonta ad euro 250.000, stabilendo che alla fattispecie si applicano gli articoli 2 Cp (favor rei) e 673, comma 1, Cpp (revoca della sentenza per abolizione del reato), ed il giudice dell'esecuzione deve revocare la sentenza di condanna anche se irrevocabile. 
La modifica della soglia di punibilità ha comportato l’abrogazione parziale della norma incriminatrice e al di sotto dei 250 mila euro l’omissione non è più reato.
La Cassazione aveva già chiarito lo stesso principio nell’ipotesi dell’omesso versamento delle ritenute dovute nella sentenza 34362 del 2017 stabilendo che «la modifica dell’articolo 10 bis del decreto legislativo 74 del 2000 ad opera dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 158/15, che ha escluso la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all’ammontare di euro 150.000,00, ha determinato una abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente».

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