SENTENZE NULLE SE NON ESPLICITANO LA RATIO DECIDENDI E L' ITER LOGICO SEGUITO
08 GENN 2021
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28043 del 2020 torna ad affrontare il tema della motivazione delle sentenze emesse dal giudice tributario ricordando il principio generale secondo cui l’obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento" rappresenta un "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale". In particolare i giudici di legittimità si concentrano nella definizione della motivazione meramente apparente della sentenza rilevando che tale vizio sussiste quando egli omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Da tali considerazioni è derivato l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso la sentenza della Ctr che aveva contestato la carenza motivazionale della sentenza, in quanto il giudice tributario si era limitato ad avallare genericamente le incongruenze tra la documentazione extracontabile e quella bancaria prodotta dal contribuente, al fine di confermare l’inattendibilità probatoria, già sostenuta dall’Amministrazione nell’accertamento anche tramite generico rinvio al Pvc formato dalla GdF. In questo modo, infatti, le considerazioni esposte non consentivano di comprendere quale era stata la ratio decidendi e l’iter logico da lui seguito per pervenire al convincimento, poi enunciato in sentenza.