SEMPRE OBBLIGATORIO IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
04 MAGGIO 2020
La Ctr Calabria, con la sentenza 770/2/20, ha annullato un avviso di accertamento per la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo.
I giudici calabresi hanno così ribadito l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 della L.212/2000, che lo ricordiamo inibisce la notifica dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine dei sessanta giorni.
Secondo il collegio, il contraddittorio endoprocedimentale deve trovare applicazione per tutte le tipologie di accertamento, indipendentemente dal fatto che esso venga svolto presso i locali del contribuente o attraverso indagini “a tavolino” e la violazione di tale obbligo da parte dell’amministrazione comporta l’invalidità dell’intero atto.