La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4049 depositata il 27 febbraio 2015, ha stabilito che le dichiarazioni fiscali, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, che possono essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se, per effetto dell’errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, potrà quindi chiederne la restituzione nel termine previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.