SEMPRE DEDUCIBILI I COSTI SOSTENUTI PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
05 GIU 2019
Con l’ordinanza n. 14204/2019 la Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 24 novembre 1993, n. 537, (nella nuova formulazione introdotta con il Dl 2 marzo 2012, n. 16) sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inseriti o meno in una frode carosello), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità o determinatezza, oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo”.