SEMPRE DEDUCIBILI I CANONI DI AFFITTO PAGATI DAL PROFESSIONISTA ALLA SUA SOCIETA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SEMPRE DEDUCIBILI I CANONI DI AFFITTO PAGATI DAL PROFESSIONISTA ALLA SUA SOCIETA'

06 MAR 2018
Oggi ci occupiamo di una questione che riguarda tutti i professionisti che intendono acquistare un immobile da destinare alla attività professionale.
Come noto la mormativa genera una disparità di trattamento, tra quelli (professionisti) che decidono di acquistarlo direttamente (nessuno) e gli altri che scelgono di acquistarlo per il tramite di una società, magari partecipata direttamente o indirettamente dallo stesso professionista, disparità di trattamento che deriva dal fatto che "la disciplina prevista dall'art. 54, 2°comma del DPR n. 917/86 e dal DL 90/90 per la determinazione del lavoro autonomo, stabilisce che i canoni di locazione finanziaria, connessi all'utilizzo di beni immobili ad uso esclusivamente strumentale e derivanti da contratti stipulati dal 15.6.1990 al 31.12.2006, sono per l'esercente dell'attività professionale totalmente indeducibili"
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 12/2/2018, si è occupata della deducibilità dei canoni di locazione, pagati da una professionista alla società partecipata con la mamma, che aveva comprato l’immobile in leasing .
L’operazione era stata considerata dall’ufficio "abusiva", “posto che se la Ricorrente avesse sottoscritto, direttamente, un contratto di locazione finanziaria, i relativi canoni sarebbero risultati indeducibili nella determinazione del suo reddito di lavoro autonomo”. 
Ricordiamo che perché possa parlarsi di abuso del diritto, occorre che l’operazione posta in essere sia priva di sostanza economica ed abbia come unico scopo quello di ottenere un vantaggio d’imposta indebito, elementi che secondo il Collegio non erano rinvenibili nella fattispecie esaminata e posto che “non si comprende a quale titolo il trattamento fiscale del costo locativo immobiliare debba essere trattato diversamente a seconda della "proprietà" della società locatrice, venendosi in questa ipotesi a creare una sorta di irrazionale disparità di trattamento, senz'altro non ammessa e/o giustificata dal sistema”.
I Giudici hanno poi concluso rammentando che la nuova disposizione normativa e cioè l’art. 10 bis della L.212/2000 ha codificato, al comma quarto, la legittimità della scelta del contribuente tra diversi regimi opzionali, stabilendo che "Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"
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