SE MANCA L’ORGANIZZAZIONE NON PUO’ PARLARSI DI CESSIONE DI AZIENDA
05 MAG 2018
Il socio di una s.r.l. impugnava un avviso di liquidazione con cui il Fisco recuperava a tassazione una maggiore imposta di registro (in misura proporzionale e non fissa) qualificando la vendita di un particolare macchinario come cessione d’azienda.
Nello specifico la società aveva acquistato un impianto fotovoltaico con i relativi accessori tecnici per consentire l’allaccio alla rete elettrica nazionale. Secondo l’Agenzia il fatto che erano state trasferite non solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei servizi energetici bastava per qualificare l’operazione come cessione d’azienda, in quanto l’impianto in questione “consiste in un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un’attività autonoma di impresa”.
La CTR di Milano con la sentenza n. 1812 del 2018 ha confermato la decisione di primo grado, affermando che l’operazione realizzata non può essere configurata quale cessione d’azienda in quanto “difetta nell’oggetto del contratto l’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda”.
Dopo aver ripreso il concetto di organizzazione, che lega beni diversi tra loro conferendogli una certa unità nonché la destinazione a uno scopo, l’attitudine a realizzarlo e a raggiungere i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi, i giudici respingono la tesi dell’ufficio.
Nel caso di specie, trattandosi di impianto fotovoltaico, non vi sarebbero beni da organizzare, essendo la sua funzione unica e invariabile.