SE LA SOCIETA' E' UN MERO SCHERMO L'AMMINISTR DI FATTO RISPONDE ANCHE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SE LA SOCIETA' E' UN MERO SCHERMO L'AMMINISTR DI FATTO RISPONDE ANCHE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

SE LA SOCIETA' E' UN MERO SCHERMO L'AMMINISTR DI FATTO RISPONDE ANCHE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

20 GEN 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1358 depositata il 18 gennaio 2023 ha ribadito il principio secondo cui l’amministratore di fatto risponde delle maggiori imposte e delle relative sanzioni contestate alla società qualora quest’ultima risulti un mero schermo e la persona fisica abbia un diretto interesse nei redditi percepiti. Nel caso di specie l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società e notificato anche all’amministratore di fatto, quale autore delle violazioni contestate alla società contribuente, ritenuta una mera cartiera. Tra i motivi di impugnazione l’amministratore di fatto eccepiva l’illegittima applicazione nei suoi confronti delle sanzioni per le attività illecite ed evasive dell'ente e ciò, sulla base dell’art. 7 del Dl 269/1993 secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La Suprema Corte ha precisato che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, «qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio», verrebbe meno la ratio giustificatrice dell'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, dovendo essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.



cassaz.1358.2023.responsabilita.amministratoredifatto.sanzioni.pdf
 
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