SE LA MOTIVAZIONE RICHIAMA ALTRI ATTI ESSI DEVONO ESSERE ALLEGATI
22 MAG 2017
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1623 dell'11 maggio 2017, ha accolto il ricorso dell'acquirente di un immobile ritenuto di lusso.
La Corte ha affermato che l'atto impositivo è nullo «... per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione con il quale le Entrate abbiano revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della «prima casa», qualora la motivazione dell'atto faccia riferimento a «controlli d'ufficio effettuati» e «risultanze della documentazione allegata agli atti», di fatto non allegati, né precedentemente noti al contribuente, né riprodotti nell'avviso stesso,atteso che l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto a una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa». allegati-agev-casa.pdf