SE C'E' EVASIONE NON PUO' ESSERCI ABUSO DEL DIRITTO
06 NOV 2018
La Corte di Cassazione con sentenza n. 27550 del 2018 ricorda che in presenza di fatti riconducibili all’evasione non può configurarsi l’abuso del diritto. Più precisamente afferma che “il contribuente che non versa le imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio, correttamente qualificato sotto il profilo giuridico, da parte dell’Amministrazione finanziaria, non pone in essere un comportamento abusivo, volto ad ottenere un vantaggio fiscale in ragione di un uso distorto della normativa tributaria, ma risponde semplicemente della relativa evasione di imposta, e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna e unionale, in tema di abuso del diritto”. Nel caso di specie l’Agenzia fondava la propria pretesa sul presunto comportamento antieconomico di una società in relazione ad una serie di rapporti (contratti di affidamento della testata giornalistica) con altra società nell'ambito editoriale che avrebbe portato alla violazione dell'articolo 108, comma 4, del Tuir. Più precisamente l’Agenzia contestava all’affidante che la stipulazione di tali contratti aveva avuto lo scopo di creare costi che la società poteva ammortizzare subito e incondizionatamente, per cui le parti non avevano stipulato effettivamente un contratto di gestione ma si erano avvalse della predetta contrattazione per poter dedurre con immediatezza i costi. A parere della Suprema Corte, l’Agenzia si sarebbe limitata a qualificare i negozi posti in essere dalle parti in termini di finanziamenti facendone conseguire la violazione dell’art. 108 Tuir, pertanto è evidente, che in presenza di una violazione normativa non può parlarsi di abuso del diritto. La società contribuente ha, infatti, posto in essere un comportamento evasivo delle imposte che avrebbe dovuto versare in relazione all’operazione economica realizzata, non potendo portare immediatamente in deduzione i costi conseguenti al finanziamento erogato.