SCUDO FISCALE, RESIDENZA, DOMICILIO E RELATIVE VARIAZIONI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SCUDO FISCALE, RESIDENZA, DOMICILIO E RELATIVE VARIAZIONI

SCUDO FISCALE, RESIDENZA, DOMICILIO E RELATIVE VARIAZIONI

01 OTT 2016
La Corte di Cassazione con la sentenza 19484/16 ha stabilito che l’adesione allo scudo fiscale non costituisce prova della residenza in Italia, poichè è l'art. 2 del PR 917/86 ha stabilire i canoni per la determinazione della residenza fiscale
L'avviso di accertamento era stato fondato sulla ritenuta natura fittizia del trasferimento della residenza, del pilota motociclistico, avvenuto nel 1993 dall'Italia nel Principato di Monaco, natura fittizia basata sulla presunzione di cui all'art. 2, comma 2-bis, del TUIR (ai sensi del quale sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra i quali è compreso il Principato di Monaco) e,
soprattutto, sulla adesione del pilota alla regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 350 del 2001 (convertito dalla legge n. 409 del 2001) (c.d. scudo fiscale).
Secondo la Suprema Corte l'adesione alla dichiarazione riservata è elemento totalmente estraneo ai canoni voluti dal legislatore per l'individuazione del concetto di residenza, rimettendo le carte alla commissione tributaria regionale del Lazio, secondo la quale invece, sarebbe esistito un automatismo tra presentazione dell’istanza di adesione allo scudo fiscale e la prova di residenza in Italia, «con l’implicito effetto di rendere superfluo l’esame della documentazione probatoria esibita dal contribuente al fine di vincere la presunzione di cui all’art. 2 comma 2-bis, Tuir». Il giudice d'appello aveva infatti ritenuto che:
a) l'avere il contribuente aderito allo scudo fiscale di cui al d.l. n. 350 del 2001 ha comportato che egli si è autodichiarato come fiscalmente residente in Italia per l'anno in contestazione; 
b) la ratio legis dello scudo fiscale tende ad estendere il concetto di residenza in Italia, anche al fine di allargare la sfera di utilizzazione dell'istituto, e non sussiste alcun interesse, per un cittadino straniero, a scudare capitali in Italia;
c) la differenza tra rimpatrio di capitali e regolarizzazione degli stessi, lungi dal comportare il venir meno, nel secondo caso, del presupposto della residenza in Italia, rileva soltanto nel senso che con la procedura di rimpatrio i capitali possono legittimamente circolare in Italia, mentre con la procedura di regolarizzazione il contribuente può conservare all'estero le attività oggetto di emersione;
d) l'accertamento è stato notificato tempestivamente, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, comma inserito dall'art. 37, comma 24, del di. n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006), in relazione al caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000;
e) è legittima, trattandosi di accertamento induttivo, la richiesta del contribuente di ricollegare ai maggiori ricavi l'incidenza dei maggiori costi che siano emersi dagli stessi accertamenti compiuti, indipendentemente dalla prova che la parte abbia fornito, poiché altrimenti si assoggetterebbe illegittimamente ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo anziché quello netto.
La Cassazione ha chiarito che nell'applicazione di tale disciplina, si rivela errato attribuire — come ha fatto il giudice a quo - alla dichiarazione riservata presentata ai fini della regolarizzazione di cui al sopra citato art. 15 del di. n. 350 del 2001, natura - decisiva - di "autodichiarazione", o "autodenuncia", della propria residenza italiana (e ciò sulla base della considerazione che i destinatari e potenziali beneficiari dell'istituto sono soltanto i soggetti residenti), con l'effetto di rendere in radice superfluo l'esame degli elementi probatori addotti dal contribuente al fine di superare la menzionata presunzione.
L'occasione ci è utile per tornare a parlare di  residenza fiscale e della differenza esistente con il domicilio fiscale, stante la confusione sistente sull'argomento. 
Ai sensi dell'art. 58 del DPR 600/73, ogni contribuente è domiciliato in un Comune dello Stato, e questo coincide, di norma, con quello in cui la persona fisica ha la residenza anagrafica o la persona giuridica ha la sede legale e ciò rileva sia ai fini dell'individuazione dell’ufficio competente per l’accertamento sia per delineare il luogo di ubicazione del contribuente.
L’indirizzo, è il luogo dove vanno eseguite le notifiche ricordandoci che le variazioni di indirizzo operano decorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica (persone fisiche) o dalla ricezione da parte dell’ufficio delle comunicazioni IVA (persone giuridiche) ex art. 60 del DPR 600/73.
Le variazioni di domicilio invece hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e non comportano alcun obbligo di comunicazione.
Tutte considerazioni necessarie per conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte che ha stabilito che è inesistente la notifica dell’accertamento avvenuta presso il diverso luogo di residenza anagrafica,  se contrastante con quanto indicato in dichiarazione (cfr. Cassazione 11 novembre 2015 n. 23024 e Cassazione. 21 luglio 2015 n. 15258).

max-biagi sentenza_115098.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it scudo-fiscale-residenza-domicilio-e-relative-variazioni 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa