La normativa degli ultimi anni ha fatto proliferare la nascita delle società semplici, spesso cassafortI dei beni di famiglia oppure contenitori degli immobili derivanti dalla trasformazione agevolata (L. 208/2015, cc. da 115 a 120).
Tali contenitori hanno ovviamente mantenuto le compagini sociali di quando svolgevano attività commerciale e quindi talvolta necessitano di dividere il patrimonio immobiliare secondo le diverse visioni degli stessi.
L'amministrazione finanziaria è così stata chiamata a giudicare una scissione asimmetrica in cui la società scissa restava con i soci di un gruppo familiare e la società beneficiaria invece veniva destinata all’altro gruppo familiare.
Con risposta n. 91 all'interpello del contribuente, ha confermato la legittimità fiscale della scissione asimmetrica diretta ad ottenere due società semplici, di proprietà di due diversi nuclei familiari, il cui progetto di scissione conteneva la precisazione che l’assegnazione delle partecipazioni sarebbe stata effettuata secondo un rapporto di cambio congruo, senza cioè provocare un arricchimento o un impoverimento dei soci e quindi senza trasferimento di ricchezza .
Tale operazione straordinaria è stata dal fisco ritenuta fisiologica perchè diretta a consentire ai due distinti gruppi familiari di proseguire l’attività di gestione secondo le diverse prospettive, precisando che alla fattispecie non si applicano le disposizioni di cui all’art. 173 Tuir in tema di neutralità fiscale e chiarendo che il trasferimento di beni dalla società scissa a quella beneficiaria è irrilevante sotto il profilo fiscalein quanto non riconducibile all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 67 del Tuir.