Scioglimento o sospensione dei contratti in corso per la società che ha presentato ricorso per conco
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Scioglimento o sospensione dei contratti in corso per la società che ha presentato ricorso per conco

18 DIC 2012
Quando la proposta concordataria preveda la liquidazione di determinati beni e devono essere messi a punto il piano e la proposta è quindi autorizzabile la sospensione dei contratti in essere. Questo è l'assunto contenuto nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Modena del 30 novembre 2012. Lo scioglimento di determinati contratti che comunque non sono continuabili è consigliabile al fine di evitare ulteriori spese in prededuzione o proseguire iniziative destinate a non essere portate a termine. Il caso. Una società a responsabilità limitata presenta ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e richiede di essere autorizzata alla sospensione del contratto di appalto in corso. È il nuovo articolo 169-bis della legge fallimentare (introdotto dalla legge 134/2012) che ha attribuito al debitore (che accede a una proposta di concordato preventivo) di chiedere al tribunale o, successivamente al decreto di apertura della procedura, al giudice delegato, di essere autorizzato a sciogliersi dai contatti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In questa fattispecie il contraente ha diritto a un risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento a titolo di indennizzo e tale credito viene soddisfatto come credito anteriore al concordato. La posizione del Tribunale di Modena. La possibilità di autorizzare la sospensione dei contratti di appalto in corso di esecuzione affermano i giudici del Tribunale di Modena deve essere valutata unitariamente rispetto all'analoga possibilità di autorizzare lo scioglimento della stessa tipologia di contratto, visto che l'art. 169-bis l.f. disciplina unitariamente le due diverse fattispecie e nessun dato testuale autorizza a ritenere che il legislatore si sia voluto riferire a due diverse fasi procedimentali. Il rilievo di natura testuale secondo cui l'atto nel quale può essere contenuta la richiesta di sospensione è il ricorso e con tale termine sostengono i magistrati il legislatore si riferisce anche all'atto introduttivo contenente la domanda di concordato con riserva (art. 161, 6° comma, l.f.). La ratio della disposizione, regolante la sospensione dei contratti in corso o il loro scioglimento definitivo risponde al favor della soluzione concordataria anche nella fase susseguente la domanda con riserva. Posto che da un lato l'incertezza sulla soluzione definitiva consiglia la sospensione dei contratti in attesa di decidere quali sono funzionali all'opzione finale e dall'altra quando invece la soluzione è già stata individuata (ad esempio con la liquidazione dei beni) è consigliabile la sospensione per evitare di sostenere ulteriori spese. Spetta dunque al prudente apprezzamento del Tribunale alla luce dell'opzione finale e quindi, se ritenuto conforme alla ratio dell'istituto, negare lo scioglimento e concedere la sola sospensione quando non vi siano elementi sufficienti per ritenere la procedura diretta soluzione concordataria. I giudici alla luce delle considerazioni addotte nel caso in esame autorizzano la sospensione dei contratti di appalto in corso, soprattutto alla luce della prospettiva liquidatoria, emergente dal ricorso.
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