Con la sentenza in oggetto la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, conformandosi al recente insegnamento della Corte di Cassazione, ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni previste per l'omessa specificazione dei costi assolti in paesi a fiscalità privilegiata, nell'eventualità in cui tale omissione non abbia comportato alcun pregiudizio per l'erario.