La Cassazione con la sentenza n. 14.7.2016 n. 14402 ha stabilito che affinchè il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni occorre specifica domanda del contribuente.
La Corte con la sentenza n. 25676/2008, superando il remoto orientamento contrario (Cass. 4053/2001), aveva già chiarito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014).