La sussistenza di una causa di non punibilità va eccepita fin dal momento in cui la violazione viene formalmente addebitata al soggetto ritenuto re-sponsabile della medesima e quindi immediata-mente in presenza di verifica fiscale (nel pvc gior-naliero), oppure deve essere fatta rilevare all’ufficio, cui è demandata l’irrogazione della san-zione, secondo il contenuto degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e cioè l’eccezione dove essere avanzata nell’ambito delle deduzioni difensive, entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto di contestazione, oppure con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, presentando una istanza finalizzata ad ottenerne l’annullamento in via di autotutela. In ogni caso resta sempre impregiudicata la possibilità del contribuente di adire il giudice tributario preposto, impugnando l’atto portante la pretesa sanzionatoria. Oltre alle cause di non punibilità il contribuente potrà inoltre invocare la sproporzionata entità della sanzione irrogata , come previsto all’art. 7, comma 4, “Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.