CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SANZIONI AMMINISTRATIVE SOCIETARIE: QUANDO RISPONDE L'AMMINISTRATORE DI FATTO.

24 GIU 2025
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15597 del 2025 ha affermato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella l. n. 326 del 2003) sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto. Perché venga meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7 cit. 7 D.L. n. 29 del 2003 e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito è necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto. Nel caso di specie, la sentenza di II grado partiva dal presupposto secondo cui gli amministratori ed i liquidatori non subentrano automaticamente nei rapporti con il Fisco mentre l'avviso di accertamento impugnato si fondava, invece, "sull'errato presupposto della mera successione automatica dell'amministratore, anche di fatto, nell'obbligazione tributaria della cessata società". Secondo la Cassazione risulta corretta la decisione della Cgt la quale affermava che non poteva porsi a carico dell'amministratore di fatto un obbligo fiscale mai accertato nei confronti della società estinta in quanto l'atto impositivo non conteneva alcuna contestazione all’amministratore di fatto di una responsabilità propria ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 602 del 1973.


cassaz.15597.25.responsabilita.amministr.di.fatto.sanzioni.societa.pdf
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