ACQUA PUBBLICA: SANZIONATI GLI ENTI CHE NON ATTUANO IL CONTROLLO
14 DIC 2019
Secondo le Sezioni Riunite della Corte dei conti dell'Umbria, (deliberazione n. 17/2019) gli amministratori pubblici che non attivano iniziative tese alla aggregazione e coordinamento dell'esercizio del controllo pubblico, sono sanzionabili ex art. 148, comma 4, del Tuel «… le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».
La risposta fa seguito ad un quesito posto alla Corte dei conti dell'Umbria da un Comune, che chiedeva di conoscere la sanzione applicabile ai soci pubblici che non partecipassero ad un patto parasociale o che non comunicassero il controllo pubblico congiunto.
Ricordo che la comunicazione relativa al controllo pubblico comporta:
un numero limitato di componenti del consiglio di amministrazione;
un limitato trattamento economico degli amministratori;
determinate regole circa l'incompatibilità/inconferibilità degli incarichi;
l'applicazione delle norme sull'organizzazione e sulla gestione ivi compresa la disciplina sulla crisi d'impresa;
precise regole sulla corretta gestione dei rapporti di lavoro;
l'obbligo di trasparenza.
Secondo il collegio Umbro in tali casi, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali oppure modificando clausole statutarie) atti a esercitare un'influenza dominante sulla società.
Volendo attribuire tali obblighi alle recenti vicende ternane, ricordo che la formalizzazione, da parte degli enti soci, di strumenti di controllo sulle società (tutte), è anche funzionale alla strutturazione (articoli 147 e 147-quater del Dlgs 267/2000) ed alle procedure di controllo interno sulle società, questioni che riverbereranno necessariamente considerazioni anche in relazione alla nuova crisi d'impresa ed agli obblighi che investono gli organi di controllo e di amministrazione.