SANZIONABILE CHI RESISTE PRETESTUOSAMENTE, ANCHE SENZA LA DIMOS. DEL DANNO, (ART. 96 CPC comma 3°)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SANZIONABILE CHI RESISTE PRETESTUOSAMENTE, ANCHE SENZA LA DIMOS. DEL DANNO, (ART. 96 CPC comma 3°)

31 AGO 2019
L'espressione "Ci sarà pure un giudice a Berlino", è mutuata da un'opera di Bertold Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lottava tenacemente contro l' imperatore per vedersi riparato un abuso consistente nel fatto che il mulino danneggiava il panorama del suo nuovo castello di Sans Souci. Pur di averla vinta, l'imperatore non esitò a corrompere tutti i giudici e tutti gli avvocati a cui il mugnaio si rivolgeva, ma il mugnaio riuscì a trovare un giudice onesto che lo aiutò a vincere la causa.
La Commissione tributaria di Brescia con la sentenza 297/2019 ha stabilito che la condanna in base all’articolo 96 c.p.c., comma III è applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configurando una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata (commi I e II);
Secondo i Giudici, (maiuscolo), la sua applicazione, non richiede, quale elemento costitutivo il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente.
Val la pena di ricordare che il legislatore ha apportato modifiche al rito tributario introducendo l’articolo 15 comma 2-bis al D.lgs 546/92, che per l'appunto dispone che anche al rito tributario «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile» e tale disposizione prevede la responsabilità aggravata «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ...»
Alla amministrazione finanziaria, illegittimamente resistente in giudizio, non resta che pagare le spese del giudizio, liquidate in euro 10.638,42 oltre IVA, Cassa ed accessori e risarcire l'azienda ricorrente con la sanzione di euro 10.000,00, (la colpa grave della resistente pervade l’intero l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso con l’ulteriore conseguenza per cui è meritevole di sanzione ex sé, a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, non potendosi negare che la opposizione manifestata è contraria al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, oltre che essere manifestamente priva di consistenza giuridica. »
La riflessione è, quando la Corte dei Conti si interesserà di questi funzionari che sperperano le risorse pubbliche con cotanta leggerezza?  

art.-96-cpc-ctp-brescia-297-04-2019.pdf
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