SANATORIA SPESE RICERCA E SVILUPPO NON CONFORMI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SANATORIA SPESE RICERCA E SVILUPPO NON CONFORMI

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo identificando anche il modello per aderire alla procedura ("Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo") e le relative istruzioni per la compilazione.
La procedura di riversamento del credito permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta maturato per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
- è stato applicato l'art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
- sono stati commessi errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato "con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi" al 22.10.2021 (art.5 co. 12 del DL 146/2021).
Il provv. Agenzia delle entrate n. 188987/2022 ha precisato che "gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato".
La regolarizzazione è altresì preclusa (art.5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d'imposta utilizzato in compensazione è frutto di:
- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta.

Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l'Ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell'art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo.

La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30.9.2022:
- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.

La domanda di riversamento si considera presentata "nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate", che rilascia apposita ricevuta.
Dichiarazioni "sostitutive"
Non è prevista l'integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l'invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella "Istanza sostitutiva" presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30.9.2022.
Ricevuta di presentazione del modello
La trasmissione è attestata dal rilascio di una ricevuta, che dovrebbe essere disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
In caso di scarto del modello, il soggetto che ha curato la trasmissione riceve telematicamente una comunicazione e sarà necessario inviare nuovamente il modello entro i 5 giorni successivi.

L'importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il:
- 16.12.2022;
- 16.12.2023;
- 16.12.2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.
Il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 stabilisce che non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito.
In tal modo, viene meno il beneficio in termini di mancata irrogazione delle sanzioni e mancata richiesta degli interessi.
Inoltre, il medesimo provvedimento precisa che "la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto".

È obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:
- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di PVC. Il provv. n. 188987/2022 (§ 8.3) ha precisato che per "atto istruttorio", si deve intendere il processo verbale di constatazione (PVC).
Pertanto la consegna al 22.10.2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impediscono la facoltà di rateizzare.

È ammessa la rateazione per il riversamento di crediti di imposta in relazione ai quali:
- sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22.10.2021;
- sia stato consegnato un PVC dopo il 22.10.2021.
Perfezionamento della procedura ed effetti
La procedura si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute, a condizione che il credito riversato rientri nell'ambito applicativo della procedura di riversamento.
A seguito del perfezionarsi della procedura viene meno il reato di indebita compensazione ex art. 10  -quater del DLgs. 74/2000.
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