SAN MARINO: NON C'E' VENDITA A DISTANZA SENZA COINVOLGIMENTO NEL TRASPORTO
25 APR 2023
(risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.4.2023 n. 300)
L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 21.4.2023 n. 300 ha ribadito che qualora il trasporto o la spedizione del bene non vengano effettuati - nemmeno indirettamente - a cura o per conto del fornitore, un'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza.
Il caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino, che intende cedere parte dei suoi beni (per un importo annuo superiore a 28.000 euro) a consumatori finali residenti in Italia.
Le vendite avverranno grazie all'intervento di un soggetto ("Agente"), che si occuperà di concludere i contratti.
Gli acquirenti potranno ritirare i prodotti recandosi presso il fornitore, inviando un corriere o incaricando un terzo soggetto, suggerito dall'Agente.
Nel caso di specie, la consegna o spedizione non avvengono direttamente a cura del fornitore e neppure si può affermare che questi intervenga in via indiretta.
Il cedente è estraneo alla scelta del cliente sulle modalità del ritiro, non assume alcuna responsabilità relativamente alla consegna dei beni, né riscuote le spese relative al trasporto.
Neppure, infine, promuove i servizi di consegna di un terzo (il cui nominativo è suggerito dall'Agente). Non essendo in presenza di una vendita a distanza, non sarà applicabile l'art. 15 del DM 21.6.2021, bensì l'art. 13 dello stesso decreto, in base al quale le cessioni nei confronti di privati sono soggette ad IVA nella Repubblica di San Marino.