SAN MARINO: DIVIDENDI RILEVANTI AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE
08 OTT 2016
Per il socio italiano percettore di utili da società prima localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata rileva il criterio vigente al momento della loro percezione.
In altri termini non rileva il periodo di formazione dell'utile ma il periodo di percezione e cioè per i dividendi distribuiti dal 2016 è applicabile il «criterio del livello nominale di tassazione ... inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia».
L'affermazione è contenuta nel paragrafo 3.3.1 della circolare n. 35/E dell’agenzia delle Entrate cheha spegato cheper fruire della parziale concorrenza dei dividendi al reddito complessivo (anziché applicare la tassazione integrale degli utili da regimi fiscali privilegiati) occorre verificare che gli utili percepiti abbiano scontato in capo al soggetto estero, al momento in cui sono maturati, una tassazione pari ad almeno la metà di quella che avrebbero scontato qualora prodotti in Italia.
In altri termini ai fini della detassazione del dividendo occorre che i dividendi siano distribuiti da una partecipata estera che, sulla base del criterio vigente al momento della percezione, non si possa considerare localizzata in un paese a fiscalità privilegiata e tale criterio va verificato e soddisfatto in riferimento al periodo di maturazione dell’utile oggetto di distribuzione.
Come dire che i dividendi percepiti nel 2016 dal socio italiano già detentore di partecipazioni in una società sammarinese,non sono assoggettati a tassazione integrale in quanto l’aliquota nominale del 17% non è inferiore alla metà di quella italiana.