SALVI I SOGGETTI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA SE VI LAVORANO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SALVI I SOGGETTI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA SE VI LAVORANO

SALVI I SOGGETTI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA SE VI LAVORANO

31 MAR 2015
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento ritorna sul concetto di residenza rigettando il ricorso delle entrate e stabilendo che il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente ed in modo riconoscibile dai terzi. Il caso analizzato dalla Suprema Corte ha riguardato un cittadino elvetico, con passaporto svizzero che aveva chiesto il trasferimento della residenza dall’Italia alla Svizzera, ove tutt’ora svolge la sua attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato (otto ore giornaliere). Come noto i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):
a)      sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
b)      hanno la residenza o
c)      il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Il comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR (aggiunto dall’art. 10, co.1 1. 23 dicembre 1998, n. 448), dispone che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze. Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Al fine di poter vincere tale presunzione, (essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia), ricade su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori, o meglio ricade sugli stessi la dimostrazione di avere la sede principale dell’attività in quei luoghi avendo come riferimento  al centro degli interessi vitali del soggetto individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla Agenzia ricorrente - non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame- che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento. (Cassazione n. 24246/2011; Cassazione 7 novembre 2001 n. 13803). 

CASSAZIONE 6501/31.03.2015  SALVO CHI LAVORA ALL'ESTERO 8 ORE
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it salvi-i-soggetti-che-hanno-trasferito-la-residenza-in-paesi-a-fiscalita-privilegiata-se-vi-lavorano 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa