SALE AND LEASE BACK: NON E' SOGGETTO AD IVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SALE AND LEASE BACK: NON E' SOGGETTO AD IVA

SALE AND LEASE BACK: NON E' SOGGETTO AD IVA

19 MAG 2021
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11023 del 2021 analizza il contratto di sale and leaseback in particolare sotto il profilo della sua assoggettabilità ad iva. Richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 27 marzo 2019, Mydibel SA/Stato belga, C-201/18), i giudici di legittimità giungono a rivisitare il precedente orientamento, che considerava imponibile a fini IVA il citato contratto, sostanzialmente fondato su una scomposizione (a fini tributari) dell'unitaria e complessa operazione economica. Tale orientamento, rileva la Suprema Corte, non trova giustificazione nella causa concreta del contratto in esame. Il contratto di sale and leaseback, infatti, corrisponde ad un'operazione negoziale complessa in forza della quale un imprenditore, al fine di ottenere con immediatezza liquidità, vende un bene strumentale ad una società finanziaria la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria allo stesso venditore che ne mantiene la disponibilità ininterrottamente, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore. La Suprema Corte rileva che Il "leaseback ha dunque una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un'unica operazione complessa e con causa finanziaria (il fine di aumentare la liquidita' del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un'artificiosa scomposizione a fini tributari”. La causa finanziaria del contratto in esame impedisce quindi di assimilare (a fini IVA) la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita. Allo stesso tempo, l'ininterrotta disponibilità del bene in capo all'alienante-utilizzatore impedisce di assimilare l'operazione ad una "cessione di beni" rilevante a fini IVA, tanto per il diritto interno quanto per quello sovranazionale, in ragione dell'assenza di autorizzazione in capo all'acquirente-concedente di disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.


cass.-11023.2021.saleandleaseback.pdf
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