La Commissione Tributaria regionale della Lombardia Sezione 27, con la sentenza del 9 giugno 2016, n. 3421 ha stabilito che:
"Va inoltre esclusa l'applicazione al caso di specie dell'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009, in quanto trattasi di norma irretroattiva e quindi inapplicabile ai periodi d'imposta antecedenti alla sua entrata in vigore: nel caso di specie non può operare la presunzione di costituzione delle disponibilità finanziarie all'estero tramite redditi sottratti a tassazione stante l'irretroattività della norma, con la conseguenza che l'inapplicabilità del comma 2 bis dell'art. 12 del D.L. 78/2009 impedisce il raddoppio dei termini di accertamento.