RW: OBBLIGO DI COMPILAZIONE SOLO SE IL CONTO CORRENTE E' FRUTTIFERO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RW: OBBLIGO DI COMPILAZIONE SOLO SE IL CONTO CORRENTE E' FRUTTIFERO

RW: OBBLIGO DI COMPILAZIONE SOLO SE IL CONTO CORRENTE E' FRUTTIFERO

31 GEN 2018
Il SOLE 24 ORE di ieri segnala una interessante sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 70/2/2018 che ha precisato che l’obbligo di compilazione del quadro RW non riguarda  qualsiasi attività finanziaria detenuta all'estero, ma solo quelle potenzialmente idonee a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
I Giudici hanno così precisato che la disposizione normativa (articolo 4 del Dl 167/90), stabilisce che affinchè esista l'obbligo dichiarativo necessita che esistano redditi prodotti all'estero imponibili in Italia «... debbono esistere redditi prodotti all’estero, che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente». 
In sostanza i Giudici hanno ricordato che un conto corrente infruttifero non può attribuire al contribuente alcuna potenzialità reddituale, poiché non esiste alcuna disposizione in tal senso, prevedendone la necessità solo per quelli suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Ricordiamo che secondo l'orientamento della amministrazione finanziaria espresso nelle circolari nn. 38/2013 e 45/2010, si ritengono produttive di reddito tutte le attività finanziarie estere prescindendo dalla effettiva redditività.
All'uopo si segnala che già la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con la sentenza n. 48/2/14, aveva escluso l'obbligo generalizzato di monitoraggio delle attività finanziarie affermando che “in claris non fit interpretatio”, (si trattava di un finanziamento infruttifero), rammentando che i principi di legalità (articolo 3 Dlgs 472/97) e tassatività impongano una lettura molto rigorosa della norma che non consente interpretazioni estensive. 

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