Il SOLE 24 ORE di ieri segnala una interessante sentenza della
Commissione tributaria regionale del Veneto n. 70/2/2018 che ha precisato che l’obbligo di compilazione del quadro RW non riguarda qualsiasi attività finanziaria detenuta all'estero, ma solo quelle potenzialmente idonee a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
I Giudici hanno così precisato che la disposizione normativa (articolo 4 del Dl 167/90), stabilisce che
affinchè esista l'obbligo dichiarativo necessita che esistano redditi prodotti all'estero imponibili in Italia «...
debbono esistere redditi prodotti all’estero,
che nel caso che occupa sono assenti - ma anche lo spirito della norma depone a favore di un obbligo dovuto almeno alla potenzialità reddituale - anche questa assente».
In sostanza i Giudici hanno ricordato che
un conto corrente infruttifero non può attribuire al contribuente alcuna potenzialità reddituale, poiché non esiste alcuna disposizione in tal senso, prevedendone la necessità solo per quelli suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Ricordiamo che secondo
l'orientamento della amministrazione finanziaria espresso nelle circolari nn. 38/2013 e 45/2010,
si ritengono produttive di reddito tutte le attività finanziarie estere prescindendo dalla effettiva redditività.
All'uopo si segnala che già la
Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con la
sentenza n. 48/2/14, aveva escluso l'obbligo generalizzato di monitoraggio delle attività finanziarie affermando che “i
n claris non fit interpretatio”, (si trattava di un finanziamento infruttifero), rammentando che i principi di legalità (articolo 3 Dlgs 472/97) e tassatività impongano una lettura molto rigorosa della norma che non consente interpretazioni estensive.
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