RW: NOVITA' INTERPRETATIVE E PAESI USCITI DALLA BLACK LIST
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RW: NOVITA' INTERPRETATIVE E PAESI USCITI DALLA BLACK LIST

RW: NOVITA' INTERPRETATIVE E PAESI USCITI DALLA BLACK LIST

05 APR 2017
In occasione dell'approssimarsi della scadenza per la dichiarazione dei redditi, facciamo il punto sulle principali novità relative alla compilazione del quadro RW, precisando che taluni adempimenti erano e sono di esclusiva pertinenza delle attività finanziarie detenute nei Paesi Black list.
Infatti, come noto per gli investimenti effettuati in Paesi Black List, ricordiamo che è prevista l’adozione del metodo through view metodo applicabile alle partecipazioni rilevanti.
Inoltre per tali Paesi corre anche l’obbligo di indicare il picco massimo dei conti correnti e dei libretti di risparmio nel  periodo d’imposta..
Ricordiamo inoltre che l’articolo 9 della legge 97/2013 ha modificato la disciplina del monitoraggio fiscale valutario in relazione agli investimenti effettuati all’estero dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici fiscalmente residenti in Italia, nonché dai soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento, sicché a far data dal 1° gennaio 2014, gli intermediari finanziari risultano obbligati a comunicare, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuati per conto o a favore dei soggetti dei soggetti sopra individuati.
Ovviamente ricordiamo anche che tali obbligazioni possono essere superate mediante l’intervento di una società fiduciaria, intervento che, a parere di Assofiduciaria, vale anche per i delegati ad operare sui conti oggetto di mandato fiduciario, sia esso con o senza intestazione «Se il titolare del conto apre un mandato fiduciario anche i delegati sono esonerati dalla compilazione sia del quadro RW sia dei quadri RM ed RT»; inoltre a parere della medesima associazione «Se il rapporto è optato per il risparmio amministrato, il movimento finanziario non deve essere indicato in monitoraggio».
Tale condotta deve essere tenuta dall’intermediario che detiene fiduciariamente il patrimonio sia che si tratti di un flusso monetario, quale il rimborso di un finanziamento, sia che si tratti di un acquisto di titoli e nel caso in cui il movimento finanziario in ingresso, sia configurabile come un nuovo apporto, lo stesso dovrà essere monitorato. Inoltre a pareredella medesima associazione, le disponibilità finanziarie oggetto di scudo o polizze vita, gestite per il tramite di una società fiduciaria, devono essere oggetto di segnalazione all’amministrazione finanziaria, sia per le operazioni derivanti dal rimpatrio delle attività scudate, che per quelle relative alla liquidazione delle polizze.
Lo scenario del quadro RW sembra così destinato a semplificarsi, anche grazie all’allargamento della lista dei paesi usciti dalla black list e cioè del numero dei Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (DM 04.09.1996), rilevando che "l’accerchiamento" del contribuente amante dei paradisi fiscali è ormai completato.
Nel novero di questi paesi vi segnaliamo che il Cile ha sottoscritto con l’Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni, diretta allo scambio di informazioni ai fini fiscali in conformità all'art. 26 del modello OCSE.
La Città del Vaticano ha sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni (il primo aprile 2015), che l’Italia ha ratificato con la legge n. 137 del 7 luglio 2016.
Il Principato di Monaco, è uscito dalla Black list grazie all’entrata in vigore dell’accordo sottoscritto con l’Unione europea per lo scambio automatico delle informazioni, accordo conforme alla direttiva 2003/48/UE e destinato ad essere sostituito dall’obbligo di scambio automatico dei conti secondo la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa che prevede l’obbligo di invio delle informazioni alle altre Amministrazioni dal 2017.
Nauru, Niue, Barbados, Andorra, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay, si aggiungono alla white list grazie alla direttiva sulla cooperazione amministrativa.
Per tutti questi Paesi non si dovrà più utilizzare il metodo through view per le partecipazioni rilevanti e non dovrà più essere indicato nel quadro RW l’importo massimo dei conti correnti e dei libretti di risparmio raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
Concludiamo la disamina ricordandovi l'esonero per gli immobili situati all’estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015, Infatti “gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero”.
Invero non si può affermare che la disposizione disponga realmente l'esonero dalla compilazione per i citati immobili, poichè la compilazione risulta necessaria per liquidare le imposte (Ivie e Ivafe) e cioè le imposte dovute suelle attività finanziarie detenute all'estero onde per cui anche per quest'anno e contrariamente degli annunci (propaganda elettorale) sarà necessario compilare il quadro RW  per provvedere ai versamenti.
 
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