La sentenza 2289/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ribadito che le norme che hanno regolato le attività finanziarie all'estero hanno carattere sostanziale e non possono essere retroattive, anche se si tratta di annualità ancora accertabili.
I Giudici hanno così annullato l’atto di irrogazione di sanzioni relativo alle annualità antecedenti al 2009.
Oltre al fatto che detta norma incide sull’obbligazione tributaria e quindi con natura sostanziale e non procedurale, i Giudici hanno altresì fatto rilevare che, è vietata la proroga dei termini di decadenza dell’accertamento tributario (ai sensi dell’articolo 3 della legge 212/2000) poichè non vi è, nell’articolo 12 del Dl 78/2009, una specifica deroga in tal senso.