RW: NORMA IRRETROATTIVA E DI NATURA SOSTANZIALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RW: NORMA IRRETROATTIVA E DI NATURA SOSTANZIALE

RW: NORMA IRRETROATTIVA E DI NATURA SOSTANZIALE

25 FEB 2017
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha stabilito che non hanno efficacia retroattiva le disposizioni contenute nel dl n. 78/2009, che lo ricordiamo, raddoppiano i termini di accertamento in presenza di violazioni relative al quadro RW, relativamente a paesi black list.
La disposizione ha natura sostanziale e non procedurale, come invece era stato inutilmente chiesto dalla amministrazione finanziaria, è questo il verdetto dei giudici di appello Milanesi che con le sentenze nn. 692/2/17 e 693/2/17, sono tornati a ribadire l'irretroattività della normativa che ha introdotto il raddoppio dei termini per la contestazione di attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata.
Le rettifiche oggetto della sentenze in commento originavano dal fatto che il contribuente facesse parte della nota lista Falciani ed avesse detenuto attività finanziarie nella filiale svizzera della nota banca HSBC.
I Giudici di appello erano infatti stati chiamati a giudicare sulla legittimità della presunzione che prescrive che le attività finanziarie rinvenuti in paesi black list si considerano costituite con proventi sottratti a tassazione e sulla natura, di tale disposizione che raddoppia retroattivamente i termini per l'accertamento.
I Giudici hanno così dapprima rammentato che "Le norme sulle prove pongono regole di giudizio ..." che in quanto tali " ... hanno sempre natura sostanziale, poiché la loro applicazione comporta una decisione di merito,"per poi concludere per l'irretroattività della norma.i concludere
Sulla medesima questione ricordiamo che già la sentenza n. 1600 del 20 settembre 2016 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze aveva accolto il ricorso del contribuente precisando tra l'altro l’inefficacia retroattiva della disposizione e l’inesistenza di una deroga alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente.
I Giudici fiorentini oltre ad aver definito la norma di natura sostanziale avevano precisato che: “ il confine tra norma procedimentale e norma sostanziale sfuma sino a diventare inesistenteè di palmare evidenza che non ci si trova dinanzi ad una norma che regola la sola assunzione della prova, ma l’efficacia che viene attribuita alla prova stessa, influendo sul rapporto tributario sostanziale”.
Sullo stesso piano segnaliamo inoltre la sentenza n. 267 dell’11.10.2016, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, che ha dichiarato che la previsione del raddoppio dei termini, pur collocandosi nell’ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e quindi non giustifica la sua applicazione retroattiva, concludendo che una diversa interpretazione andrebbe sia a ledere la tutala del legittimo affidamento, riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite dell’attività del legislatore, che a compromettere il diritto di difesa del contribuente.
In tema di inapplicabilità della disposizione con effetto retroattivo, segnaliamo inoltre le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 1110/13/16, della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova n. 100/2/2016, della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 989/29/15, della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1836/35/2016 e Commissione Tributaria Regionale Milano n. 4382/27/2015.
Del resto la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che l’art. 3 L. n. 212 (Statuto del contribuente) “ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi”, e di conseguenza “va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista” (ex pluribus Corte di Cassazione Sentenze n. 25722/2009 e n. 11141/2011).
 
 
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