La Commissione Triburatia Provinciale di Genova con la sentenza n. 1110/13/16del 5.5.2016 ha dichiarato la illegittimità delle presunzioni relative al raddoppio dei termini per le attività finanziarie detenute all'estero ai fini del quadro RW (art. 12 comma 2-bis e 2-ter del DL 1.7.2009 n. 78) e l'applicabilità del principio del favor rei (art. 3 co. 3 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472).
La vicenda riguardava le istanze di voluntary disclosure formulate anteriormente all'entrata in vigore della L. 15.12.2014 n. 186.
Tali provvedimenti venivano impugnati eccependo, l'irretroattività della norma sul raddoppio dei termini e l'inapplicabilità di tale disposizione in seguito al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5-quater co. 4 del DL 167/90.
Segnaliamo inoltre che dello stesso avviso è la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che in relazione ad una fattispecie similare, con la sentenza n. 100/02/16 del 13.5.16ha anch'essa categoricamente escluso il raddoppio dei termini per l'accertamento.