La Commissione tributaria provinciale di Genova con la sentenza n. 1085 /04/2017 ha ribadito che il dl.78/2009 non può avere efficacia retroattiva, come invece sostenuto dalla Agenzia delle entrate con le circolari 19 /E/ 2017 6/E/2015 E 27/E/2015.
Il motivo risiede nel fatto che appare indubbio che la norma «esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito» e quindi non può avere natura procedurale e quindi non può applicarsi a fattispecie anteriori alla data della sua entrata in vigore come precisato dalla giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 1865/1/2017, Ctp Rimini 42/1/2017 e Ctp Milano 3933/7/2017).
sentenza ctp genova 1085_4_2017 rw.pdf