La
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 31085 depositata il
28.11.2019, ha incidentalmente
confermato l’irretroattività degli effetti dellart. 12 d.l.78/2009 (quadro
RW).
La vicenda giunta in Cassazione, riguardava la mancata dichiarazione (RW) di somme su
conti correnti esteri e la conseguente previsione normativa che stabilisce che tali somme si presumono, salvo prova contraria, costituiti mediante
redditi sottratti a tassazione.
Secondo i Giudici
la presenza di somme su un conto corrente estero non dichiarate in Italia costituisce ex sé presunzione sufficiente a fondare l’accertamento, aggiungendo incidentalmente, che per quanto riguarda il termine di applicazione vale quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza sulla irretroattività della norma (Cassazione 2 febbraio 2018 n. 2662). I Giudici concludono ricordando che una diversa interpretazione lederebbe il diritto di difesa del contribuente, (Cassazione 21 dicembre 2018 n.33223).
Insomma, la presunzione non ha efficacia retroattiva, ma un solo indizio, purché grave e preciso, risulta idoneo a giustificare la pretesa fiscale, il che ingenera più di qualche dubbio sulla conclusione della motivazione che da una parte riconosce i principi dell'ordinamento tributario e dall'altro giustifica, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del fisco.
rw-irretroattivo.pdf