RW: LA NORMA NON APPARE SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA ...
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RW: LA NORMA NON APPARE SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA ...

RW: LA NORMA NON APPARE SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA ...

06 NOV 2016

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con la sentenza n. 726 del 3 ottobre 2016  ha disposto che il raddoppio dei termini contenuto nell'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2009 opera solamente per l'accertamento delle somme che si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione, ... fattispecie ben diversa da quella in esame, dove non è in discussione la natura dei redditi detenuti, all'estero e l'accertamento non è mirato alla dimostrazione che le somme siano state costituite con redditi sottratti a tassazione, ma soltanto che siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale...
La decisione va ad allungare l'elenco delle decisioni di merito, che hanno bocciato la retroattività della norma, ritenendo la modifica intervenuta nel 2009 come di natura sostanziale e non semplicemente procedimentale e pertanto inapplicabile al passato.
Ricordiamo infatti che conformemente si sono espresse la Ctp Lecco 267/1/2016 e 103/04/12; la Ctp Vicenza 61/03/12; la Ctp Varese 96/12/13; la Ctp Reggio Emilia 566/3/14; la Ctp Mantova 100/2/2016; la Ctp Milano 178/2/13, 4753/12/14 e 9234/8/2015; la Ctr Firenze 989/29/15; la Ctr Lombardia 1836/35/2016, 4382/27/2015, 3878/20/14 e 3194/45/14.
Non sarà forse il caso che anche l'Agenzia se ne faccia una ragione e riveda il suo documento di prassi?

La sentenza n. 4382 della Ctr della Lombardia citata dal ricorrente analizza la stessa questione e conclude che "il raddoppio dei termini disposto dal comma 2 bis opera esclusivamente per 1 accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, ossia nei casi in cui sia fondato sulla presunzione che gli investimenti e le attività di natura finanziaria (cioè il capitale) detenuti nei c.d P.B. list in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167 del 1990 costituiscano presuntivamente reddito soggetto a tassazione. Nell'accertamento, invece, l'Ufficio ha recuperato a tassazione le cedole, i dividendi e le plusvalenze (per complessivi Euro 43.387,38) ossia i redditi generati dagli investimenti e dalle attività di natura finanziaria di cui al portafoglio T. (cointestato all'appellata), pertanto tali recuperi a tassazione non possono comunque essere attratti dalla presunzione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2009 e quindi il raddoppio dei termini di cui al successivo comma 2 bis non trova applicazione". Analogamente la norma non appare neppure suscettibile di applicazione retroattiva: Sul punto si può richiamare la già citata sentenza n. 4382 della Ctr della Lombardia, che raggiunge le stesse conclusioni, affermando che "la disposizione è entrata in vigore nel 2009 e non è retroattiva in quanto non ha natura di norma meramente procedimentale (C.T.P. Vicenza sentenza n. 61/3/12), infatti il contribuente non può essere tenuto a precostituire prova se non in base al sistema normativo vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie (C.T.R. Milano n. 3878/20/2014, n. 26/24/13). Tali considerazioni portano a ritenere che in ogni caso la proroga dei termini prevista dal comma 2 bis dell'art. 12 può trovare applicazione esclusivamente alle annualità successive al 2009, in cui la stessa disposizione è entrata in vigore". A ciò si aggiunga che la minusvalenza di cui il contribuente intende fruire in riporto è certa, poiché è stato lo stesso Ufficio ad accertarla, oltre che esposta in una dichiarazione dei redditi integrativa, seppur presentata dopo l'emissione degli atti di controllo. Ma tale possibilità, ovvero quella di emendare la dichiarazione per correggere errori formali di diritto o di fatto non soggiace ad alcun limite temporale e neppure all'avvio dei controlli o all'emissione dell'atto impositivo. E' infatti il caso di richiamare l'ordinanza n.313/2016 della Corte di Cassazione in cui si ribadisce il principio consolidato: "Questa Corte ( sent. 6665/2015) ha affermato l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria".

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