RW: FINANZIAMENTI SOCI INFRUTTIFERI SOGGETTI A DICHIARAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RW: FINANZIAMENTI SOCI INFRUTTIFERI SOGGETTI A DICHIARAZIONE

16 OTT. 2020
Come tutti gli anni si avvicina la scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei redditi e ricominciano con i dubbi per la complilazione del quadro RW, quadro che va necessariamente coordinato anche con la disciplina dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Ricordiamo che gli investimenti detenuti all’estero, ovvero le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenute da persone fisiche, da enti non commerciali e da società semplici ed equiparate, residenti in Italia devono essere dichiarate nel quadro RW ex art. 4  DL.167/90.
Uno degli argomenti che torna tuttu gli anni in discussione è quello relativo all'obbligo dichiarativo dei finanziamenti soci.
Cominciamo subito con l'affermare che la norma non da nessuna indicazione e che la prassi della amministrazione finanziaria, come al solito, non è di grande aiuto, laddove afferma che "...si considerano attività estere di natura finanziaria quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera"( cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate del 23.12.2013 n. 38), non facendo distinzioni fra finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi.
Il documento di prassi infatti, non si addentra nella regolazione dei finanziamenti infruttiferi dei soci, lasciando dedurre al lettore che essi possono astrattamente essere ricondotti alla potenziale produzione di reddito, (magari mediante modifica delle pattuizioni contrattuali).
Ma allora cosa fare? Si dichiarano o non si dichiarano i finanziamenti infruttiferi effettuati verso società estere?
Dato per assodato che i finanziamenti fruttiferi devono essere oggetto di dichiarazione nel quadro RW, consiglierei di tenere un atteggiamento prudenziale consigliando i colleghi a dichiarare anche i finanziamenti infruttiferi, utilizzando il codice (7) relativo ai contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.
Questa mia prudenza è dettata dal fatto che la giurisprudenza, che si è occupata dell'argomento, (Commissione tribuaria provinciale di Treviso 25 giugno 2014 n. 508/9/14 ), ha stabilito che i finanziamenti infruttiferi erogati a soggetti esteri devono essere dichiarati in RW, perché la finalità della norma è quella di monitorare le operazioni effettuate dai soggetti residenti, che, avvalendosi di soggetti non residenti, si pongono al di fuori del circuito degli intermediari, questione anche confortata dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 2165/6/18 del 15 maggio 2018 che ha affermato che le sanzioni in materia di errato od omesso monitoraggio fiscale ex art. 5, comma 2 del DL 167/90 “hanno un titolo autonomo e preesistente, che trova la sua ratio nella constatazione della mera elusione di un mero obbligo dichiarativo, del tutto indipendente da qualsiasi previsione presunta o reale di evasione fiscale, volta a consentire un monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all’estero, in cui certamente rientrano le somme depositate in conti bancari del Paese in questione”. 
Ad onor del vero esistono anche prese di posizione di segno opposto, secondo le quali l’obbligo di compilazione del quadro RW non attiene a qualsiasi investimento all’estero ovvero qualsiasi attività estera di natura finanziaria, ma solo a quelli potenzialmente idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia,(cfr. Commissione tributaria regionale di Venezia sentenza n. 70/2/2018  del 17 gennaio 2018 e Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano sentenza n. 48/2/14 12 giugno 2014). 
La domanda successiva è, ma i finanziamenti soci sono o non sono soggetti all'IVAFE?
Ricordiamo che l'IVAFE si applica solo sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all’estero, (sono prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria), risultando escluse le valute estere, i metalli preziosi, le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci.
 
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