IL PERICOLOSO LEGAME TRA QUADRO RW E REDDITOMETRO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

IL PERICOLOSO LEGAME TRA QUADRO RW E REDDITOMETRO

22 NOV 2017

La Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 22554 del 27.9.2017, ha stabilito che, se il contribuente risulta titolare di investimenti finanziari realizzati all’estero, a causa del rinvenimento alla frontiera di documentazione anonima ad essi relativa,  spetta al contribuente dimostrare che gli investimenti non gli appartengono.
Tali conclusioni si fondano sui principi generali in tema di accertamento del reddito e segnatamente sull'art. 38, D.P.R. n. 600 (redditometro).
Esse legittimano l’accertamento della maggiore Irpef con metodo sintetico a carico del contribuente che risulta titolare, da documentazione valutaria anonima rinvenuta presso il confine, di investimenti finanziari all’estero.
Risulta infatti pacifico che gli indici utilizzati dall'Ufficio nell'accertamento impugnato, ossia le disponibilità finanziarie estere, costituivano elementi indicativi di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, determinando per l’effetto una presunzione di «capacità contributiva» da qualificare «legale» ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una «capacità contributiva» (Cass. 23.7.2007, n. 16284).
La Corte ha così accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, relativamente all’omessa compilazione del Quadro RW, stabilendo che ciò che riveleva (ai fini del redditometro) non è la data di effettuazione dell' incremento patrimoniale, ma quella del rinvenimento della documentazione ad esso relativa. 
A tali fini ricordiamo che ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.L. 28.6.1990, n. 167, come modificato da ultimo dall’art. 8, D.Lgs. 25.5.2017, n. 90, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, così come i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento (Cass. 5.8.2015, n. 16404). 
Quindi, il relativo Quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

rw-e-redditometro-cass.pdf

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